LA CARTOLARIZZAZIONE (LEGGE 130/1999) IN 130 SERVICING
LA CARTOLARIZZAZIONE (LEGGE 130/1999) IN 130 SERVICING

130 Servicing

LA CARTOLARIZZAZIONE (LEGGE 130/1999) IN 130 SERVICING

Ai sensi della Legge 130/1999: la cartolarizzazione, ovvero securitisation, è una operazione che consiste: nella cessione a titolo oneroso di un portafoglio di crediti pecuniari, individuabili anche in blocco, di beni immobili o beni mobili registrati (cartolarizzazioni ai sensi dell’articolo 7.2 della Legge 130/1999) o nella cessione a titolo oneroso di crediti derivanti da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa; nella sottoscrizione o acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie da parte della società emittente i titoli; o nella concessione di finanziamenti a soggetti diversi da persone fisiche o microimprese nella cessione a titolo oneroso dei proventi rivenienti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali quando - il cessionario è una società veicolo (disciplinata dalla stessa Legge 130/1999) - la società veicolo (o altra società) ha finanziato l’acquisto degli attivi/l’erogazione del finanziamento tramite emissione di titoli; e - le somme corrisposte dai debitori ceduti/soggetti finanziati o i proventi di cui al punto iv, sono esclusivamente destinate al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli emessi e al pagamento dei costi dell’operazione

L'attività di 130 servicing prevede i seguenti passaggi: Strutturazione della 1° Fase , ovvero la Definizione ed individuazione degli asset cartolarizzabili, la Strutturazione della 2° Fase di Definizione dell’operazione per cui è necessario che vi sia una true sale, ovvero un effettivo e non fiduciario trasferimento degli attivi, con la conseguente traslazione del rischio in capo all’acquirente.

Strutturazione 1° Fase – Definizione ed individuazione degli asset cartolarizzabili Prima dell’introduzione del Decreto Destinazione Italia e del Decreto Competitività, la Legge 130/1999 era applicabile unicamente ad operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia presenti che futuri, individuabili in blocco ove si tratti di una pluralità di crediti

  1. Omogeneità giuridica e tecnica delle operazioni sottostanti (forma tecnica,rendimento, durata, ammortamento)
  2. Capacità di produrre flussi finanziari continui e prevedibili (eventualmente tramite l'utilizzo di tecniche statistiche)
  3. Trasparenza relativamente al grado di rischio, che deve essere stabile e Quantificabile
  4. Portafoglio di importo sufficiente a consentire economie di scala
  5. Suscettibili di separazione giuridica dal patrimonio del cedente

Strutturazione 2° Fase – Definizione dell’operazione

  1. Identificazione del portafoglio da cartolarizzare
  2. Eventuale identificazione degli obiettivi in termini di rating dei titoli
  3. Analisi costi-benefici
  4. Scelta del veicolo che garantisca indipendenza dall'originator (True sale opinion; non consolidation opinion)
  5. Cessione degli asset al veicolo/erogazione del finanziamento

Affinché si realizzi concretamente ed effettivamente un’operazione di cartolarizzazione è necessario che vi sia una true sale, ovvero un effettivo e non fiduciario trasferimento degli attivi, con la conseguente traslazione del rischio in capo all’acquirente

Per evitare il rischio di riqualificazione è necessario strutturare l'operazione in modo che il rischio sostanziale inerente gli attivi ceduti non permanga in capo al cedente.

È pertanto necessario che il trasferimento avvenga nella tipologia del pro soluto, non vi siano garanzie sui titoli da parte del cedente e del gruppo di appartenenza, non vi siano rapporti partecipativi tra cedente e ceduto e venga evitato il riacquisto dei titoli da parte del cedente e degli altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo